Stagno Erano circa le 23 di ieri sera quando in Via Ajaccia a Stagno la Polizia è dovuta intervenire per sedare una lite. Sul posto le volanti della Questura hanno appurato che si trattava di una lite tra due donne straniere di nazionalità rumena di circa trent’anni. Le due donne, che svolgono l’attività di prostituzione, poco prima per motivi di posto erano entrate in conflitto.
Così, sono passate alle vie di fatto, si sono strattonate e accapigliate. Entrambe si sono rifiutate di ricorrere a cure mediche o di essere trasportate al Pronto Soccorso. Le due donne sono state invitate negli uffici della Questura per la denuncia.
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Io non sono mai stato e mai sarò …diciamo… cliente di queste segnorine ( con la “e” come in tempo di occupazione americana) ma sono favorevolissimo al ripristino delle case chiuse; visto che il “mestiere” più vecchio del mondo è destinato a resistere ad ogni epoca, meglio regolamentere, per la decenza, il costume, la sicurezza sotto ogni puinto di vista, ed anche per la regolarizzazione medica e soprattutto fiscale, che paghino le tasse come tutti coloro che offrono prestazioni. Poi però in circolazione NESSUNA/O pugno duro e pene certe e severe. Mettere la testa sotto terra come gli struzzi non serve a niente….quindi…..
Grazie sig Cintio. Si dimostra ancora una volta dalla parte dei Cittadini.
Mi chiedo i servizi sociali cosa fanno oltre a pianificare i murales alla scuola di Stagno.
Tassare la Prostituzione: ma in Italia la tassa esiste già
Senza addentrarci in questioni che toccano anche la sfera morale, vorremmo sommessamente ricordare che, ad oggi, l’attività di prostituzione è già tassata e – di conseguenza – qualunque prostituta che non dichiara le tasse è a tutti gli effetti elusore fiscale.
Prima di spiegare, sgombriamo il campo da un equivoco. La prostituzione in Italia è un’attività lecita. La Legge Merlin (75/1958) ha infatti soltanto vietato le cosiddette case di tolleranza e introdotto una serie di reati attinenti alla prostituzione, come lo sfruttamento (economico) o il favoreggiamento (non economico), senza tuttavia vietare la prostituzione in sé e per sé.
E ora la questione fiscale. La Cassazione, con la sentenza n. 10578/2011, ha chiarito che in Italia (decreto legge 223/2006, art. 36 c. 34bis) è stato introdotto un principio generale di tassazione delle attività per il fatto stesso che esistono, comprese perfino quelle illecite. Nella stessa sentenza la Cassazione va oltre e inquadra l’attività di prostituzione, qualora esercitata in forma autonoma, come soggetta ad Iva, rientrando nella definizione dell’esercizio di arti e professioni.
Così si esprime la Cassazione: “Seppur contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per danaro del proprio corpo, l’attività predetta non costituisce reato, e consiste, appunto, in una prestazione di servizio verso corrispettivo”. Il relativo codice di attività, secondo l’interpretazione più diffusa, sarebbe il 93.29.90 “Altre attività d’intrattenimento e di divertimento non comuni altrove”.
Il caso da cui è partito il pronunciamento della Cassazione fu quello di una ballerina di un locale notturno (lavoratrice dipendente) con un conto corrente bancario non compatibile con il reddito da lavoro dipendente. La ballerina arrotondava prostituendosi, lo ammise ma protestò di non essere tenuta a pagare le imposte.
La Cassazione le diede, appunto, torto. Scrivendo nero su bianco un principio che, volenti o nolenti, vale – o dovrebbe valere – per chiunque si prostituisca in Italia, perfino se illecitamente (cioè in maniera subordinata).
E questo è un bel compito di diritto sul quale probabilmente nessuno a che dire, in concreto la notte Stagno e dintorni sono invasi da prostitute/i mentre la via delle Sorgenti è frequentata anche di giorno e temo che qualcuna siam poco più che una bambina, forse è proprio la legge Merlin sbagliata