Guasticce Centrale a biomasse, arriva la sentenza. Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Toscana si è infatti pronunciato con una sentenza sul ricorso presentato dalla Lipu e dal Comitato per la difesa dell’ambiente e del territorio colligiano Collesalviamo l’Ambiente contro il Comune di Collesalvetti. Una sentenza molto tecnica, della quale Collesalviamo l’Ambiente (mediante il suo avvocato Lucia Casale) da un lato e il Comune di Collesalvetti (che si è pronunciato ufficialmente con un comunicato stampa) dall’altro danno letture molto diverse.
La posizione di Collesalviamo l’Ambiente «Il TAR ci ha dato ragione», sintetizza l’avvocato Casale. «Il tribunale – prosegue la Casale – ha ritenuto che sia necessario per le centrali a biomasse procedere con una verifica che determini l’impatto ambientale di questi impianti. Prima di procedere col ricorso, facemmo un atto di diffida nei confronti del Comune perché valutasse l’incidenza sull’ambiente. Al di là della soglia di potenza dell’impianto, infatti, era a nostro giudizio opportuno valutare anche la collocazione geografica. Ricordo infatti che si trova nell’area di incidenza esterna SIR e a ridosso della riserva protetta “Oasi della Contessa”. In più, quest’area ormai rientra appieno nel programma MAB (Man and the Biosphere, ndr) approvato dall’Unesco che presuppone un protocollo d’intesa, fra gli altri firmato anche dal Comune di Collesalvetti. La posizione dei ricorrenti, Lipu e Comitato Collesalviamo l’Ambiente, non è dunque di contrarietà a priori nei confronti di questo tipo di impianti, ma si chiede che sia la Pubblica Amministrazione a valutare l’effettivo impatto di questi impatti sull’ambiente. La diffida non ebbe risposta; il Comune rimase inerte. Fummo così costretti a promuovere questo giudizio davanti al TAR, che ci ha dato ragione; ha disapplicato la normativa regionale toscana ritenuta in contrasto con la normativa europea e ha ritenuto che questo tipo di opera non possa essere assentita senza che il Comune faccia una verifica sull’impatto ambientale secondo criteri e requisiti stabiliti dalla normativa europea e dal Testo Unico sull’Ambiente».
«Il Comune – prosegue l’avvocato di Collesalviamo l’Ambiente – deve dunque avviare una verifica preliminare di assoggettabilità a VIA (valutazione di impatto ambientale, ndr). Il percorso che andrà intrapreso prevede una fase di consultazione pubblica: il Comune dovrà dunque rivolgersi ai privati perché producano la documentazione utile a instaurare il contraddittorio; la deve poi pubblicare sul sito istituzionale del Comune, evitando che i privati cittadini debbano fare estenuanti accessi agli atti, per di più a caro prezzo. I cittadini potranno prendere così più agilmente visione di tutta la documentazione. Il Comune dovrà poi pubblicare un avviso nel quale concederà un termine, che da normativa nazionale è di 45 giorni, per chiunque fosse interessato, per la presentazione di osservazioni. Alla fine, sulla base di tutta la documentazione disponibile, dovrà effettuare una valutazione di natura eminentemente tecnica. Il TAR non è potuto entrare nel merito semplicemente perché un potere discrezionale di tipo tecnico da parte del Comune non è ancora stato esercitato. Sta di fatto che dei profili nel merito ci sono: dalla qualificazione dell’area ad elevata/molto elevata pericolosità idrogeologica (non lo dico io, non lo dice il Comitato, non lo dice la Lipu, ma il Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana) alla vicinanza all’Oasi della Contessa, altro elemento che non può non essere considerato».
La posizione del Comune «Il TAR della Toscana – scrive il Comune di Collesalvetti in una nota – dopo l’udienza tenutasi il 7 aprile 2016, ha emesso una sentenza che non cancella la Centrale a Biomasse e non obbliga il Comune ad emettere alcun provvedimento inibitorio rispetto alla realizzanda centrale. In sostanza, il giudice amministrativo, con la sentenza depositata il 27 maggio 2016, non annulla quanto fatto dal Comune fino ad oggi, ma affida alla competenza municipale la valutazione discrezionale in merito all’assoggettabilità o meno a VIA dell’intervento contestato, sulla base dei criteri esplicitati nell’allegato III della direttiva 2011/92/UE, disapplicando la vigente normativa regionale».
«Merita ricordare – ci tengono a sottolineare dal Municipio – che la vicenda in questione era stata portata all’attenzione del TAR Toscana lo scorso dicembre, e a gennaio 2016 il TAR, dopo aver esaminato la richiesta di sospensiva del Comitato locale e della LIPU, non aveva concesso alcun provvedimento inibitorio. La sentenza odierna, dichiarando l’inammissibilità del ricorso presentato dal Comitato, che ad avviso dei giudici difetta di rappresentatività, nulla decide sui molteplici profili di censura prospettati dal Comitato e dalla Lipu: il TAR non si è pronunciato né sulla vicinanza della realizzanda centrale all’Oasi della Contessa e ad altri siti naturalistici evidenziati da parte ricorrente, né sulla asserita pericolosità idraulica dell’area destinata ad ospitare la centrale». Su questo aspetto, come già rilevato, distantissime sono le posizioni delle parti in causa.
«Il TAR invece risulta aver incentrato la propria attenzione e la propria decisione sulla normativa applicabile, in ragione della quale, di conseguenza, ha esaminato la procedura abilitativa semplificata svolta dal Comune per la realizzazione della centrale di Guasticce. In sostanza, decidendo della centrale a biomasse di Guasticce, il giudice amministrativo non annulla la PAS – quale atto di autonomia privata afferente al regime della effettiva liberalizzazione – e contrariamente a quanto richiesto dal comitato e dalla LIPU, afferma che nella vicenda oggetto di giudizio non sussistono i presupposti per “la condanna dell’Amministrazione all’emanazione di un provvedimento con uno specifico contenuto, nel caso di specie avente l’effetto di inibire l’attività”».
«Il TAR quindi conclude che, nel caso concreto, spetta al Comune esercitare un potere di controllo in relazione all’applicazione dei parametri fissati dalla normativa comunitaria disciplinante la materia, pur con gli ambiti di discrezionalità amministrativa che sono riconosciuti dall’Ordinamento all’Ente competente: spetterà al Comune esercitare i propri poteri “con spendita di ulteriore discrezionalità” per stabilire se il progetto della centrale a biomasse di Guasticce debba o meno essere sottoposto a VIA, in ragione dei criteri fissati dall’allegato III della direttiva 2011/92/UE».
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