Collesalvetti “Il sindaco Antolini – rendono noto dal Comune di Collesalvetti – ha emesso l’ordinanza n. 4 del 18 marzo 2021 con la quale stabilisce che tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti la linea R.F.I. ricadenti nel territorio del Comune di Collesalvetti, ciascuno per la proprietà di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e comunque ogni qualvolta si verifichi una delle condizioni riportate successivamente, a quanto di seguito indicato:
1. Di procedere al taglio e alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o comunque aggettanti, che si protendano sulla linea ferroviaria o che comunque possano generare situazioni di pericolo;
2.Di procedere al taglio di alberature, piante e siepi nelle aree private prospicienti o aggettanti sulla sede ferroviaria che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura con conseguente pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario;
3. L’attività prescritta deve svolgersi nel rispetto di tutte prescrizioni vigenti in materia di Coronavirus, per tutto il periodo di durata della misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”.
“L’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l’applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l’art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell’Autorità), con conseguenze più gravose, nonché eventuali provvedimenti amministrativi contravvenzionali a loro carico. La responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate. I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (da 25,00 euro a 500,00 euro) da pagarsi entro sessanta giorni (ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81)”.
Clicca qui per scaricare il testo dell’ordinanza.
Segui Collenews su Facebook, clicca “mi piace” qui
Seguici su Twitter, clicca qui
Segui le notizie su Instagram, clicca qui