Collesalvetti La Toscana è zona arancione. La notizia, circolata nei giorni scorsi, è stata confermata con l’ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre. Il Dpcm 3 novembre 2020 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. In base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre sono ricomprese:
- nell’Area gialla: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.
- nell’Area arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria.
- nell’Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano.
Cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree. Nelle singole sezioni, le risposte alle domande frequenti su spostamenti; attività produttive, professionali e servizi; eventi, cerimonie e riunioni; pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive.
“La sezione faq, inclusa la mappa esemplificativa – puntualizzano dal Governo – tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti”.
Il modulo di autodichiarazione (link al sito del Ministero dell’Interno).
Nelle FAQ del Governo per la zona arancione si legge: “Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata“.
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