Collesalvetti Nel capitolo di approvazione delle tasse locali, non poteva mancare la Tasi, la Tassa sui Servizi Indivisibili. Il metodo di pagamento è attraverso il modello F24, mentre le scadenze sono suddivise in due date: la prima rata il 16 ottobre 2014, la seconda il 16 dicembre 2014. Il gettito atteso dalle aliquote che sono state applicate su questa imposta sono di 1 milione e 265 mila euro. Una somma importante, molto attesa da tutti gli enti locali visto che dal 2014 l’Imu non si applica più alle prime case. Una somma che farà da copertura finanziaria a molti servizi pubblici: viabilità, illuminazione pubblica, urbanistica, polizia locale, protezione civile, valorizzazione e recupero ambientale, anagrafe e stato civile.
Le aliquote Tasi sono state votate dal Consiglio Comunale il 21 agosto con 11 voti a favore e 3 contrari: «Gli effetti della Tasi – ha affermato l’assessore al Bilancio Crespolini nel corso della seduta – sono devastanti perché abbiamo visto che le rendite catastali più basse pagano un aumento più consistente rispetto alle rendite catastali oltre i mille euro». Tuttavia, ha aggiunto che «avremmo potuto aumentare dello 0,8 per mille le aliquote da destinare ai restanti proprietari, ma non lo abbiamo fatto per venire incontro alle difficoltà economiche in cui versano alcune attività commerciali o famiglie che hanno una seconda casa di proprietà frutto di sacrifici o di una successione testamentaria».
Aliquote
1) Aliquota Tasi del 2,5 per mille da applicarsi ad:
a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse le categorie A1 – A8 – A9) e relative pertinenze ove le persone fisiche soggetti passivi di imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
b) unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) unità immobiliari adibite ad abitazione principale assegnate al coniuge che, a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale e relative pertinenze;
d) unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (art.4 L. 556/96), adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
e) unica unità immobiliare (escluse le categorie A1 – A8 – A9) e relative pertinenze, non concessa in locazione, senza obbligo di dimora abituale o residenza anagrafica, posseduto dal personale delle Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo di Vigili del Fuoco e Prefettura.
Vengono considerate pertinenze dell’abitazione principale e pertanto soggette all’aliquota del 2,5 mille, le unità immobiliari esclusivamente classificate C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Detti immobili, dovranno essere destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell’abitazione principale.
2) Aliquota Tasi del 2,5 per mille da applicarsi ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
3) Aliquota Tasi dell’1 per mille da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge n.201 del 2011;
4) Aliquota Tasi zero per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.