1) Aree a coltura cerealicola o foraggera
“I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti”.
2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)
“I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle AREE DI INTERFACCIA URBANO RURALE” individuate nella cartografia allegata (allegato A) per i quali vi sia il rischio di propagazione di incendi di interfaccia, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà per un ampiezza compresa tra 25 e 50 metri, in ogni caso gli interventi minimi di lavorazione andante o sfalciatura della vegetazione erbacea, ripulitura dalla vegetazione arbustiva e spalcatura delle conifere in modo che non vi sia continuità verticale di combustibile, e ove possibile e consentito dalle norme forestali, altri interventi mirati a ridurre la continuità orizzontale del combustibile ed al mantenimento degli spazi aperti esistenti; inoltre nei boschi misti conifere-latifoglie va attuato qualunque intervento volto a favorire l’affermazione delle latifoglie”.
3) Attività turistiche e ricettive / abitazioni
“I proprietari, i gestori ed i conduttori di centri residenziali, alberghi, strutture ricettive nonché abitazioni private, insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi ricadenti nelle aree boscate e, anche parzialmente, nella fascia perimetrale di metri 50 dalle aree boscate, così come individuata nella cartografia AREE DI INTERFACCIA URBANO RURALE” allegata (allegato A), devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi”.
4) Aree verdi e giardini all’interno del centro abitato
“I proprietari, i gestori ed i conduttori a qualunque titolo di ogni terreno, chiostra, giardino, cortile all’interno del centro abitato devono tenere gli stessi in buone condizioni di manutenzione e decoro, in condizioni igieniche adeguate, allo scopo di assicurare il mantenimento e la pulizia delle stesse aree, tale da non arrecare maggior rischio di innesco e prevenire incendi”.
DISCIPLINA DELLE SANZIONI
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie e previste nei regolamenti comunali disciplinate dalla presente ordinanza, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l’art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell’Autorità), con conseguenze più gravose, nonché eventuali provvedimenti amministrativi contravvenzionali a loro carico”.