“Nell’ordinanza – sottolinea la nota regionale – si precisa che è fatta salva, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l’esercizio commerciale, dei generi alimentari e dei beni di prima necessità“.
“A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale non consentita – conclude la nota della Regione Toscana – l’Autorità amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all’art.11 della Legge n. 689/81. Le Polizie Municipali, tutte le altre Forze di Polizia, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, sono incaricati dell’osservanza e del rispetto dell’ordinanza“.
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