L’ordinanza dispone inoltre che, per gli altri periodi dell’anno, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali dovrà avvenire – nelle aree non comprese nel perimetro urbano – in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro nella seguente fascia oraria: dal sorgere del sole e fino alle ore 10. In alternativa all’accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in composto alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele elencate nell’ordinanza.
Dal Municipio di Collesalvetti ricordano che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà ritenere applicabile l’art. 650 del Codice Penale. I trasgressori sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 €.
Scarica il testo dell’ordinanza comunale
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