Firenze Il presidente della Regione Toscana e commissario straordinario per l’emergenza alluvione Enrico Rossi, ha scritto al presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, per chiedere che la sospensione dal pagamento di tasse tributi, concessa con il decreto legge 148 del 16 ottobre scorso, sia resa omogenea in tutti e tre i Comuni colpiti dall’alluvione. Sulla questione era intervenuto il sindaco di Livorno Filippo Nogarin per lamentare la disomogeneità di trattamento.
Infatti, mentre il Governo ha deciso di concedere la sospensione degli adempimenti per gli obblighi tributari e contributivi delle persone fisiche e delle imprese che hanno sede operativa nei comuni di Rosignano Marittimo, Collesalvetti e Livorno, per quest’ultimo territorio ha limitato il beneficio soltanto a coloro che hanno inagibile o l’abitazione, o lo studio professionale o l’azienda.
“Emendare il decreto legge” Con la lettera inviata oggi a Palazzo Chigi, il presidente Rossi chiede invece di abrogare, in sede di conversione in legge del decreto, il comma 5 dell’articolo 2 che recita “limitatamente al Comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente“.
Come risulterebbe il decreto emendato In questo modo rimarrebbero in vigore i commi 1 e 2 dell’articolo 2 che recitano: “Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (Provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato” (Comma 1) e “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1” (Comma 2)
Per effetto del decreto gli aventi diritto saranno tenuti a pagare tasse e tributi a partire dal 1 ottobre 2018 ed in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.
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