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PREVENZIONE INCENDI: DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENDERE FUOCHI DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO

Collesalvetti La stagione estiva è il periodo in cui sono più frequenti gli incendi boschivi con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio: ogni anno decine di migliaia di ettari di boschi o di terreni cespugliati vengono percorsi dal fuoco, con danni di rilevante entità sia nei riguardi dell’ecosistema “foresta”, e quindi degli animali e vegetali che lo costituiscono, sia sotto il profilo economico, costituendo un grave problema per la pubblica incolumità.

L’Amministrazione Comunale colligiana con un’apposita ordinanza ha stabilito per il periodo a rischio di incendio dal 1 luglio al 31 agosto il divieto assoluto a chiunque di qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue in giardini oppure in altre pertinenze di abitazioni o in specifiche aree attrezzate dotate di cartellonistica informativa, a condizione che siano rispettate le precauzioni e le cautele del caso.

Le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi boschivi sono: l’accensione di fuochi e di carbonaie; l’abbruciamento di residui vegetali; l’uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville; l’accumulo o lo stoccaggio all’aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.

Le aree soggette a tutte le norme di prevenzione sono: i boschi e le aree assimilate; gli impianti di arboricoltura da legno e altre specificate nel testo dell’ordinanza. Nei territori non compresi in queste aree sono consentite le azioni a rischio ad eccezione dell’abbruciamento di vegetali. Solo in deroga, l’Ente competente può autorizzare attività potenzialmente a rischio (es. campeggio e spettacoli pirotecnici). È inoltre vietato abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, mozziconi accesi o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.

All’interno dei centri abitati è obbligatorio conservare i terreni non edificati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, al fine di prevenire eventuali possibilità di incendi. La mancata ottemperanza comporterà le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa in materia. Il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni contro i responsabili, provvederà in danno e a totale carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all’Autorità Giudiziaria e ad ogni altra Autorità. L’ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento del danno.

Leggi il testo dell’ordinanza

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