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CARNEVALE, VIETATO UTILIZZARE BOMBOLETTE SPRAY CON LA SCHIUMA. “MALCOSTUME, SON GIUNTE LAMENTELE”. MULTE FINO A 500 €

Collesalvetti Carnevale si avvicina; si potrà far festa, ma per “ragioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana” sarà “vietato utilizzare bombolette spray contenenti sostanze schiumogene” dal 12 febbraio al 5 marzo negli spazi pubblici ed aperti al pubblico di tutto il territorio comunale, in particolare nei confronti dei carri allegorici e delle mascherate, nonché dei beni pubblici e privati e delle vetrine degli esercizi commerciali. Un utilizzo vietato anche per evitare di “insozzare le pubbliche vie”. È quanto disposto dal Comune con apposita ordinanza.

 

Chiunque, contravvenendo ai divieti dell’ordinanza, “imbrattati beni, vetrine ed esercizi commerciali ed in genere locali pubblici ed aperti al pubblico, nonché i carri allegorici, le mascherate ed i gruppi folkloristici che partecipano alle manifestazioni carnevalesche”, verrà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Chiunque, contravvenendo ai divieti dell’ordinanza, “insozzi le vie pubbliche” verrà invece punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro. In caso di accertamento delle violazioni, i prodotti sequestrati verranno confiscati. Spetterà alla Polizia Municipale ed alle Stazioni dei Carabinieri di Collesalvetti e Stagno l’esercizio dei poteri di controllo ed accertamento.

 

In premessa dell’ordinanza l’uso di “bombolette spray contenenti clorofluorocarburi che emettono sostanze schiumogene che arrecano seri inconvenienti agli occhi ed alla respirazione nonché danni agli indumenti e che risultano potenzialmente pericolose in quanto contenenti gas facilmente infiammabili” viene definito un “malcostume” e si rende noto che, proprio per questi motivi, ci sono stati “reclami e lamentele di numerosi cittadini che hanno subìto le conseguenze dell’uso incontrollato dei predetti oggetti”. Nel documento si richiama anche la “necessità di evitare che vengano insozzate strade e che vengano “imbrattati beni pubblici e privati, vetrine ed esercizi commerciali ed in genere locali pubblici ed aperti al pubblico“, così come “l’opportunità di evitare che vengano imbrattati i carri allegorici, le mascherate ed i gruppi folkloristici che partecipano  alle manifestazioni carnevalesche”.

 

L’ordinanza richiama in premessa anche una nota del Ministero della Salute (prot.14071-P del 26/03/2009 ) con la quale sono indicati i casi nei quali le schiume spray usate a scopo ricreativo non possono essere utilizzate come giocattolo e le disposizioni di un decreto legislativo (n.267/2000 e successive modificazioni) in tema di provvedimenti che il sindaco emana al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

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