Elettori residenti all’estero
Per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, indetto con decreto del Presidente della Repubblica del 27.09.2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.227 del 28.09.2016, trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori residenti all’estero ed iscritti all’AIRE di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, e successive modificazioni.Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro indirizzo di residenza. Qualora l’elettore non lo ricevesse potrà sempre richiederne il duplicato all’Ufficio consolare di riferimento. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato l’UFFICIO CONSOLARE competente circa il proprio indirizzo di residenza.
Viene fatta comunque salva la possibilità per gli elettori residenti all’estero di optare per la votazione da effettuare direttamente in Italia, previa apposita e tempestiva opzione da esercitare entro il 10° giorno successivo dall’indizione del referendum,(vedi allegato A) ossia entro il giorno 8 ottobre 2016 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine), che dovrà pervenire all’ufficio consolare competente per residenza mediante consegna a mano, o per invio postale o telematica, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, sempre entro il suddetto termine.
Si ricorda che l’opzione è valida per un’unica consultazione, per cui le eventuali opzioni esercitate in occasioni di precedenti consultazioni politiche o referendarie non sono più valide.
Elettori temporaneamente all’estero per motivi di studio, lavoro e di salute e loro familiari conviventi
Gli elettori che per motivi di studio, lavoro o di salute si trovino temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, all’interno dei quali ricada la data di svolgimento della consultazione referendaria, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO – organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero, PREVIA ESPRESSA OPZIONE valida solo per la presente consultazione.
Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Collesalvetti che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, devono, entro il decimo giorno dalla pubblicazione del decreto d’indizione ovvero il giorno 8 ottobre 2016 (come disposto dal Ministero dell’Interno con circolare n.40/2016, il termine di 10 gg. dalla pubblicazione del decreto di indizione sulla Gazzetta Ufficiale, previsto dall’art. 4 bis della l.n. 459/01, non è perentorio e i Comuni dovranno considerare valide le opzioni che perverranno entro il 2 novembre 2016 a tutela del del diritto di voto):
- compilare in ogni sua parte l’apposito modulo, allegato in calce (Allegato B) e compilabile a video (PDF editabile), in cui devono essere indicati:
- l’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale;
- la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/01, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/200 (autocertificazione)
- allegare al modulo, un documento di identità dell’elettore in corso di validità
Gli elettori potranno poi far pervenire l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte e in carta libera al Comune di Collesalvetti in uno dei seguenti modi e precisamente tramite:
- posta ordinaria al seguente indirizzo: Ufficio Elettorale del Comune di Collesalvetti – Piazza Della Repubblica n.32 57014- Collesalvetti
- posta elettronica all’indirizzo: elettorale@comune.collesalvetti.li.it
- posta elettronica certificata (pec): comune.collesalvetti@postacert.toscana.it
- consegna a mano da persona diversa dall’interessato.
Per il voto degli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 (Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all’estero per missioni internazionali) e comma 6 (dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi) si rinvia all’Intesa del 4.12.2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.
Sul sito del Comune, i relativi moduli
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