«Si precisa – si legge in una nota diffusa dal Municipio – che, in base alla citata sentenza, il Comune deve effettuare la verifica occorrente per stabilire se sia necessario o meno espletare la procedura di assoggettabilità VIA , poiché il TAR Toscana, decidendo il caso specifico, ha richiamato i criteri di cui all’allegato III della direttiva 2011/92/CE, quali parametri per orientare l’azione dell’Ente. Peraltro, giova ricordare il tenore letterale della sentenza in questione, secondo cui “L’Amministrazione dovrà infatti valutare se, alla luce dei criteri sopra ricordati, il progetto in esame debba o meno essere sottoposto a VIA, e questo implica la spendita di (ulteriore) discrezionalità”. In conclusione, è infondata ogni differente interpretazione della vicenda, in particolare qualora strumentalizzi la sentenza resa dal Giudice Amministrativo della Toscana e non si attenga al dettato normativo da applicare».
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