Per gli altri periodi dell’anno, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali dovrà avvenire, nelle aree non comprese nel perimetro urbano, in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro, nella seguente fascia oraria: dal sorgere del sole e fino alle ore 10.00. Paglia, sfalci e potature ed altro materiale vegetale agricolo e forestale non pericoloso debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica e non dovrà in ogni caso creare problemi e molestie a terzi.
In alternativa all’accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele indicate nell’ordinanza. Nel documento si specifica che le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali sopra indicati, effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità.
La combustione controllata dei residui vegetali agricoli e forestali va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni. All’interno dei centri abitati è fatto obbligo conservare i terreni non edificati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, al fine di prevenire eventuali possibilità di incendi.
Incaricata dell’osservanza dell’ordinanza è la Polizia Municipale, che effettuerà controlli finalizzati a verificare la natura del materiale oggetto di combustione al fine di evitare che qualcuno possa approfittare della facoltà riconosciuta per liberarsi illegalmente di materiali di vario tipo ed in particolare tossici (es. contenitori vuoti, ecc);
In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni contro i responsabili, provvederà in danno e a totale carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all’ Autorità Giudiziaria e ad ogni altra Autorità. L’ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento del danno.
Dal Municipio ricordano inoltre di segnalare immediatamente un eventuale incendio che interessi o minacci un bosco ad una delle seguenti autorità locali:
- S.O.U.P. Regione Toscana (numero verde h24) tel. 800.425.425
- CORPO FORESTALE DELLO STATO (numero verde h24) tel. 1515
- VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE (numero verde h24) tel. 115
- C.O.P. Livorno (dal 15/06 al 15/09 dalle 08.00 alle 20.00 e dal 1/7 al 31/8 h 24) tel. 0586-8006228
- C.F.S. – Comando Provinciale Livorno tel. 0586-891001
- COMUNE DI COLLESALVETTI – Centro Situazioni tel. 0586-980125
- COMUNE DI COLLESALVETTI – VV.UU. tel. 0586-980260
- Pubblica Assistenza S.V.S. Collesalvetti tel. 0586-962197
- STAZIONE CARABINIERI COLLESALVETTI tel. 0586-962018
- STAZIONE CARABINIERI STAGNO tel. 0586-94315
Il testo completo dell’ordinanza è disponibile sull’Albo Pretorio on line del sito del Comune.
Segui Collenews su Facebook, clicca “mi piace” qui
Seguici su Twitter, clicca qui