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IMPIANTO A BIOMASSE, IL COMUNE: «DISTORSIONE DA INTERPRETAZIONI DI PARTE. DAREMO SEGUITO ALLA SENTENZA IN TEMPI BREVI»

Municipio CollesalvettiCollesalvetti Nei giorni scorsi, la conferenza stampa congiunta del comitato colligiano Collesalviamo l’Ambiente e della Lipu per dare la propria lettura della sentenza del TAR Toscana sull’impianto a biomasse. I ricorrenti si erano detti ampiamente soddisfatti e avevano reso pubbliche alcune loro osservazioni (leggi qui). Ora, dal Municipio di Collesalvetti la replica. Il Comune, in una nota stampa, parla della necessità di «puntualizzare alcuni aspetti che appaiono francamente distorti da alcune interpretazioni di parte».

 

Riguardo al fatto se il TAR abbia annullato o meno la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) che autorizza l’impianto, «la risposta è no – si legge nella nota del Municipio – in quanto il Tribunale dà atto al Comune di aver applicato la vigente legge regionale, indicando sì che dovrà essere disapplicata in favore della direttiva europea ma anche che “a tanto non consegue però, come pretende la ricorrente, la condanna dell’Amministrazione all’emanazione di un provvedimento con uno specifico contenuto, nel caso di specie avente l’effetto di inibire l’attività”».

 

Dal Comune ci tengono però a precisare se il TAR riconosca o meno il Comitato “Collesalviamo l’Ambiente” quale ente titolato a presentare ricorso. «La risposta, anche in questo caso, è no e, come si legge, “il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile quanto all’impugnazione proposta dal Comitato”». Era già stato reso noto, comunque, questo aspetto e il conseguente fatto che il ricorso è potuto andare avanti grazie alla presente di un secondo soggetto, la Lipu, ritenuto titolato in questo senso. «Inoltre il TAR – si legge ancora nella nota del Comune – non ha accordato la sospensiva dei lavori e non ha neppure obbligato a effettuare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), bensì, come si legge “l’Amministrazione dovrà valutare se alla luce dei criteri sopra ricordati, il progetto in esame debba o meno essere sottoposto a VIA, e questo implica la spendita di (ulteriore) discrezionalità.” A questo punto, chi valuta se serva o meno la VIA ai sensi della direttiva Europea? Nella sentenza si legge che “la questione deve essere rimessa all’Autorità competente (l’Amministrazione Comunale, n.d. A. C. stessa), affinché si pronunci nuovamente sul progetto de quo e verifichi se sia necessario espletare la procedura di VIA in base ai criteri fissati dall’allegato III della direttiva 2011/92/UE”».

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«Deve infine essere ricordato che il TAR – concludono dal Municipio – nulla eccepisce sull’asserita pericolosità idraulica della zona nonché sulla vicinanza di aree SIC-SIR, cui per altro già dato atto nelle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA»). Su questo aspetto, la lettura data da Collesalviamo l’Ambiente in conferenza stampa è che «il TAR non ha analizzato nel merito i rilievi tecnici ed ambientali mossi dai ricorrenti proprio perché il Comune non ha ancora in proposito esercitato il suo potere discrezionale, limitandosi ad un atteggiamento passivo nei confronti della costruzione dell’impianto; proprio quella passività, insieme con la mancata informazione, era stata fin da subito contestata da larga parte della cittadinanza e dallo stesso Comitato». Infine, il Comune ci tiene a sottolineare come «a maggior chiarezza deve essere ricordato che il Tribunale ha addirittura disposto la compensazione delle spese processuali» e a precisare come «l’Amministrazione darà quindi seguito al dispositivo della sentenza secondo le modalità da essa prescritte  in tempi brevi».

 

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