Vista la presenza di questo insetto anche sul nostro territorio (e fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico) “è particolarmente necessario – fanno sapere dal Municipio – rafforzare la lotta alle zanzare agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi. Sono pertanto stabilite, all’interno dell’ordinanza, delle disposizioni essenziali alle quali i cittadini devono attenersi.
LE DISPOSIZIONI DELL’ORDINANZA L’ordinanza prevede tutta una serie di disposizioni a carattere generale:
1 evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari di contentitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea.
2 procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia.
3 svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi delle stesse. È auspicabile l’inserimento nelle piccole fontane ornamentali di giardino di pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc).
4 coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere).
5 trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida (bacillus thuringiensiseinibitori della crescita a lento rilascio), acquistabili presso farmacie, ferramenta, rivendite di fitosanitari e supermercati. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia.
6 provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’acqua piovana, presenti in giardini e cortili.
7 tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.
8 eseguire nei mesi invernali accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell’insetto.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE sono poi previste per i soggetti pubblici e privati gestori e/o conduttori di:
- scarpate ferroviarie e cigli stradali
- ferroviarie
- cigli stradali
- corsi d’acqua
- aree incolte e dismesse
- orti
- depositi e attività industriali e commerciali (soprattutto rottamazione e stoccaggio materiali di recupero)
- depositi (anche temporanei) di copertoni per attivietà di riparazione, rigenereazione e vendia
- cantieri edili
- ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili
- vivai, serre, depositi di piante e fiori
- aziende agricole e zootecniche vicine ai centri abitati
I trasgressori dell’ordinanza sono passibili di sanzione pecuniaria da 265 a 500 euro
Scarica qui il testo completo dell’Ordinanza sulla zanzara tigre
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Ambiente al numero 0586-980270.
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