Collesalvetti Con l’approssimarsi, fra qualche mese, delle elezioni comunali nel Comune di Collesalvetti si avvicina anche il rinnovo dei Consigli di Frazione. Cosa sono queste assemblee paesane, quali funzioni hanno, come si strutturano?

FINALITÀ All’articolo 1 del regolamento si leggono le finalità dell’ente CDF: “I Consigli di Frazione sono organismi di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, privi di personalità giuridica. Sono promossi e riconosciuti dall’Amministrazione Comunale in quanto istituti che tendono al coinvolgimento della popolazione nelle scelte amministrative, ad una maggiore trasparenza, ad una migliore informazione e ad un arricchimento della comunità locale e delle istituzioni“.

CANDIDATURE ED INCOMPATIBILITÀ Ma chi si può candidare in questi organi? Il regolamento (all’art. 3)è chiaro:  “Possono essere candidati alla carica di Consigliere di frazione: i cittadini presentati, tramite apposite liste, dalle associazioni, regolarmente iscritte all’Albo comunale o che abbiano sede nel territorio comunale; i cittadini presentati, tramite apposite liste, dai partiti politici; i cittadini, tramite apposite liste, sostenute da: -15 firme fino a 1000 abitanti; -30 firme da 1001 a 2500 abitanti; -45 firme da 2501 a 4000 abitanti; -60 firme oltre 4000 abitanti“. Lo stesso articolo disciplina le incompatibilità: “Non possono essere eletti consiglieri di frazione: i consiglieri e gli assessori comunali; i consiglieri e gli assessori provinciali; i consiglieri e gli assessori regionali; i parlamentari; i dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Collesalvetti“.

CESSAZIONE DALLA CARICA Le dimissioni e le surrogazioni sono invece disciplinate dall’art. 6. Al punto 1 si legge: “Le dimissioni che vengono rassegnate in contemporanea dalla metà dei consiglieri comportano lo scioglimento del Consiglio di Frazione. Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Frazione sia dispari, ai fini del computo della metà si effettua l’arrotondamento all’unità superiore. Lo scioglimento è dichiarato dal Presidente del Consiglio Comunale nella seconda seduta del Consiglio Comunale successiva al verificarsi delle condizioni che hanno determinato lo scioglimento stesso, sempre che le suddette condizioni di scioglimento permangano fino a tale data. In caso di scioglimento il Consiglio di Frazione è rinnovato con le stesse procedure previste per la nomina“. Così invece il punto n° 2: “Le dimissioni dovranno essere rassegnate dal Consigliere di Frazione in forma scritta, mediante la consegna di lettera in doppia copia sottoscritta in originale, da inviare sia al Presidente del proprio Consiglio di Frazione che all’Amministrazione Comunale. Il rispettivo Consiglio di Frazione, una volta ricevute le dimissioni, effettuerà la presa d’atto nel corso della sua prima seduta utile e successivamente trasmetterà all’Amministrazione Com.le il verbale della seduta corredato di copia della lettera di dimissioni, secondo le modalità stabilite all’art. 11 co. 5 del presente Regolamento

E cosa accade se non si partecipa a tre riunioni consecutive? “Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Frazione, in seguito a segnalazione da parte del Presidente del relativo CF, viene richiamato formalmente dal Presidente del Consiglio Comunale affinché giustifichi le assenze entro 10 giorni dal ricevimento del suddetto richiamo, mediante apposita lettera da trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale ed al Presidente del Consiglio di Frazione. Il Consigliere che non giustifica le proprie assenze entro tale termine, decade. Il Consigliere che, dopo aver giustificato tre assenze consecutive con le modalità di cui sopra, cumuli ulteriori tre assenze consecutive non giustificate, è dichiarato decaduto dal Presidente del C.F., che procederà contestualmente alla sua surrogazione“. Al punto successivo, tuttavia, il regolamento precisa: “Qualora la documentazione giustificativa presentata dal Consigliere assentatosi per tre volte consecutive necessiti di essere valutata, l’intero Consiglio di Frazione deve essere interessato della questione ed esprimersi con una votazione in merito all’accoglimento o meno della documentazione giustificativa

Le surrogazioni sono disciplinate al punto successivo: “In seguito alla decadenza e/o dimissioni dalla carica di un membro del Consiglio di Frazione, il primo dei candidati non eletti idoneo alla sua sostituzione, sarà ufficialmente contattato dall’Amministrazione Com.le per essere informato in merito alla possibilità di sostituire il consigliere decaduto o dimissionario. Tale comunicazione, inviata dal Presidente del Consiglio Comunale, sarà anche inoltrata per opportuna conoscenza al relativo Presidente del Consiglio di Frazione, all’Assessore alla Partecipazione ed all’Ufficio Partecipazione; Il candidato potrà insediarsi direttamente nel corso della sua prima riunione utile del relativo CdF ed assumere così la carica di nuovo membro del Consiglio di Frazione; Se il primo dei candidati non eletti non fosse disponibile ad assumere l’incarico, sarà tenuto a comunicarlo in forma ufficiale all’Ente e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Frazione, dopodiché, l’Amministrazione Com.le potrà procedere interpellando il successivo candidato non eletto presente in graduatoria. Non appena l’Amministrazione Comunale riceverà dal Consiglio di Frazione il verbale relativo all’insediamento del nuovo consigliere, l’ufficio Partecipazione ne darà informazione al Presidente del Consiglio Comunale che comunicherà l’avvenuta surroga al Consiglio Com.le, nel corso della sua prima riunione utile“.

Ma c’è un limite naturale alle surrogazioni e si può arrivare alla decadenza del Consiglio stesso: “Le surrogazioni dei membri del C.d.F. possono essere effettuate nel limite del numero dei candidati non eletti. Qualora non esista o sia esaurita la lista dei non eletti, la riduzione dei membri del C.d.F. a un numero inferiore alla metà dei suoi componenti effettivi implica la decadenza del Consiglio stesso. Implica decadenza l’assunzione di una delle cariche di cui al comma 1 dell’art. 3. Le surrogazioni di membri del Consiglio di Frazione delle Colline ( Parrana S. Martino, Castell’Anselmo, Parrana S.Giusto, Colognole), verranno effettuate scorrendo la lista dei non eletti della frazione del dimissionario. (es.: se il consigliere dimissionario è tra i candidati di Parrana S. Martino, verrà sostituito con il primo candidato della lista dei non eletti di Parrana S. Martino, lo stesso si verificherà per le altre tre frazioni)“. Infine, una puntualizzazione: “Il Consigliere di Frazione che trasferisce la sua residenza fuori dal territorio comunale, decade automaticamente dalla carica di membro del Consiglio di Frazione e dovrà essere sostituito“.

Per gli interessati a candidarsi alle prossime elezioni dei Consigli di Frazione, è possibile scaricare il testo del Nuovo regolamento CDF

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