Bacci-AuteriCollesalvetti «La cooperativa Collecoop è stata costituita al nobile scopo di dare lavoro a soggetti svantaggiati, garantendo inclusione sociale a un numero sempre maggiore di cittadini colligiani. Il sindaco Lorenzo Bacci è orgoglioso non soltanto di esserne stato uno dei fondatori, ma di averla diretta, quale volontario, per un lungo periodo, rinunciando a percepire un compenso e vedendosi riconosciuto il proprio status solo nel 2009, quando le condizioni economiche della cooperativa lo hanno consentito». É quanto si legge in un comunicato stampa inviato dal difensore del sindaco Bacci, avvocato Giulia Padovani.


«Donatella Fantozzi – si legge ancora nella nota della legale di Bacci – è stata nominata assessore al sociale e all’istruzione in nome della grande esperienza e competenza maturate in questi settori, anche in veste di presidente della cooperativa. Ruolo ricoperto gratuitamente per molti anni e dal quale, al momento della nomina, si è immediatamente dimessa». Un «chiarimento era dovuto nei confronti della cittadinanza« – precisano dallo studio legale – «per il resto il sindaco provvederà a tutelarsi nelle sedi competenti».

 

La posizione di Auteri E su questo i professionisti dei due studi legali si trovano d’accordo. Anche l’avvocato Tommaso Corucci, difensore di Andrea Auteri, infatti, in apertura della sua nota stampa precisa che «chi scrive auspica che la querelle fra Andrea Auteri e il sindaco di Collesalvetti, Lorenzo Bacci, trovi una volta per tutte la propria soluzione nelle sedi competenti nelle quali – precisa il legale – Auteri è stato coinvolto a seguito della querela sporta da Bacci per diffamazione a mezzo stampa per le affermazioni apparse sul profilo Facebook di Auteri ad inizio di quest’anno».

 

«Tuttavia – si legge ancora nel documento – preme segnalare per completezza e non per spirito di replica alle dichiarazioni della collega […] come il diritto di difesa di Auteri sia stato, seppur non impedito, di fatto ostacolato e reso più difficile da esercitare proprio da quell’istituzione – il Comune di Collesalvetti – che nel suo massimo rappresentante è controparte, come persona offesa, nel su richiamato procedimento penale – attualmente in fase di indagini – e che ciò sia avvenuto non all’interno dell’ambito processuale, dove è lecito aspettarsi che una parte non favorisca mail la parte avversaria, bensì su un piano distinto, ostacolando l’esercizio del diritto di accesso agli atti, fondamentale conquista in tema di trasparenza dell’operato della Pubblica Amministrazione e di tutela del privato cittadino».

 

«In particolare, ad Auteri non è stato consentito di depositare nei termini concessi dal giudice la documentazione che avrebbe dovuto comprovare la veridicità delle proprie affermazioni nell’ambito del supplemento d’indagine chiesto espressamente dal GIP, dott. Del Forno e che, peraltro in linea con la richiesta di archiviazione presentata a suo tempo dal Pubblico Ministero, avrebbe ancor più dimostrato l’assoluta legittimità nonché irrilevanza penale del post Facebook “asseritamente” diffamatorio».

 

«Infine, segnalo e prendo positivamente atto, che sono intervenute le scuse, seppur tardive, formalizzate dal Segretario Comunale del Comune di Collesalvetti in risposta al Difensore Civico della Regione Toscana, intervenuto a tutela del diritto di accesso agli atti chiesto da Auteri in data 21.07.2015. Infatti, il Comune ha ammesso di non aver né comunicato né, come ovvio, motivato il diniego di accesso agli atti e con ciò di essersi reso responsabile, da parte sua, del ritardo che ha portato a far sì che la documentazione chiesta dall’Auteri il 21.07.2015 – che per legge doveva essere consegnata il 20.08.2015 quindi in tempo per essere depositata nel procedimento penale pendente – è giunta al richiedente solamente il 30-10.2015».

 

«Il suddetto carteggio, attualmente allo studio della difesa dell’Auteri, anche al fine di verificarne l’esaustività e – ove necessario – chiederne integrazione, sarà ormai depositato fuori dai termini concessi per il supplemento d’indagine e solamente qualora il procedimento penale a carico dell’Auteri dovesse proseguire perché il Giudice non riterrà, come auspica lo scrivente, di dover disporre l’archiviazione».

 

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